REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’AIDAC

art.1 Istituzione e finalità

1.1   Il Fondo di Solidarietà dell’AIDAC (di seguito “il Fondo”) è istituito, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci che ha discusso e approvato, con delibera assembleare del 14/11/2020, il presente Regolamento.

1.2   Il Fondo ha lo scopo esclusivo di attuare un principio di solidarietà sotto forma di sussidio economico a favore dei soci, in regola con le quote associative, che ne facciano richiesta nei modi e per i casi specifici previsti dal presente Regolamento.

1.3   Il presente Regolamento e il modulo di richiesta dei sussidi sono pubblicati nel sito internet dell’AIDAC.

art.2 Dotazione del Fondo

2.1   Il Consiglio Direttivo delibera entro il mese di gennaio di ogni anno l’ammontare del Fondo in una misura che non superi il 25% degli accantonamenti di cassa relativi al conto economico dell’anno precedente e comunque entro il limite di 25.000 euro. A inizio anno possono confluire nel Fondo anche le somme non utilizzate dal Fondo stesso nell’anno precedente. L’ammontare totale del Fondo è stabilito dal Consiglio Direttivo e pubblicato, di anno in anno, nell’area riservata ai soci del sito di AIDAC.

2.2   Il Fondo è anche eventualmente alimentato da libere donazioni da parte di Enti o di persone fisiche.

art.3 Accesso al Fondo, destinatari e forme di sussidio.

3.1   Può beneficiare del sussidio erogato dal Fondo il socio che dimostri di averne diritto secondo i criteri stabiliti nell’articolo 5.

3.2  Durante l’anno solare, il sussidio può essere erogato al singolo socio ogni volta che il socio stesso ne faccia richiesta entro i limiti stabiliti dall’articolo 5 comma 2.

3.3  Il sussidio erogato avrà forma di diaria giornaliera – concessa a titolo gratuito e definitivo – a fronte di ricovero ospedaliero del socio richiedente.

3.4  L’accesso ai sussidi è garantito a ogni socio durante tutto l’anno solare fino a esaurimento del montante annuale del Fondo.

art.4 Gestione del Fondo ed erogazione dei sussidi

4.1   Il Fondo è parte integrante del patrimonio dell’AIDAC, è depositato presso il conto corrente bancario intestato all’AIDAC.

4.2  La delibera del Consiglio Direttivo in merito al conferimento del sussidio diaria giornaliera è inappellabile.

art.5 Criteri di accesso ai sussidi e massimali

5.1   Accede al sussidio diaria giornaliera il socio che avrà compilato il modulo “RICHIESTA SUSSIDIO” e avrà fornito al Consiglio Direttivo la necessaria documentazione.

5.2  La diaria giornaliera ammonta a 80 (ottanta) euro per notte di ricovero fino a un massimo di 10 (dieci) notti consecutive. Il sussidio viene erogato al destinatario beneficiante in un’unica soluzione, salvo diversa deliberazione. Qualora il periodo di degenza fosse superiore, il socio richiedente potrà ottenere a fine anno solare l’integrazione del sussidio solo nel caso in cui vi siano ancora disponibili nel Fondo somme inutilizzate e comunque fino a un massimo di duemila euro per socio richiedente.

art.6 Trasparenza

A tutela della riservatezza dei nomi dei beneficiari, durante la presentazione del conto economico annuale, il Consiglio Direttivo relaziona all’Assemblea sull’ammontare e sull’utilizzo del Fondo nei soli termini quantitativi.

art.7 Informazioni e chiarimenti

Per qualsiasi chiarimento o informazione inerente alla gestione, all’utilizzo, ai criteri di accesso al Fondo, andrà indirizzata una richiesta a  > segreteria@aidac.it.

art.8 Documentazione

Il modulo di richiesta è disponibile anche in segreteria@aidac.it.

Roma, 14 novembre 2020

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