REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’AIDAC

art.1 Istituzione e finalità

1.1   Il Fondo di Solidarietà dell’AIDAC (di seguito “il Fondo”) è istituito, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci che ha discusso e approvato, con delibera assembleare del 14/11/2020, il presente Regolamento. In data 03/02/2025, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’integrazione del regolamento del fondo.

1.2   Il Fondo ha lo scopo esclusivo di attuare un principio di solidarietà sotto forma di sussidio economico a favore dei soci, in regola con le quote associative, che ne facciano richiesta nei modi e per i casi specifici previsti dal presente Regolamento.

1.3   Il presente Regolamento e i moduli di richiesta dei sussidi sono pubblicati nel sito internet dell’AIDAC.

art.2 Dotazione del Fondo

2.1   Il Consiglio Direttivo delibera entro il mese di gennaio di ogni anno l’ammontare del Fondo in una misura che non superi il 25% degli accantonamenti di cassa relativi al conto economico dell’anno precedente e comunque entro il limite di 25.000 (venticinquemila) euro. A inizio anno possono confluire nel Fondo anche le somme non utilizzate dal Fondo stesso nell’anno precedente. L’ammontare totale del Fondo è stabilito dal Consiglio Direttivo e pubblicato, di anno in anno, nell’area riservata ai soci del sito di AIDAC.

2.2   Il Fondo è anche eventualmente alimentato da libere donazioni da parte di Enti o di persone fisiche.

art.3 Accesso al Fondo, destinatari e forme di sussidio.

3.1   Può beneficiare del sussidio erogato dal Fondo il socio che dimostri di averne diritto secondo i criteri stabiliti nell’articolo 5.

3.2  Durante l’anno solare, il sussidio può essere erogato al singolo socio ogni volta che il socio stesso ne faccia richiesta entro i limiti stabiliti dall’articolo 5 comma 2.

3.3  Il sussidio erogato avrà forma di indennizzo giornaliero – concesso a titolo gratuito e definitivo – a fronte di ricovero ospedaliero o di disoccupazione involontaria dovuta a inabilità fisica a svolgere il lavoro del socio richiedente.

3.4  L’accesso ai sussidi è garantito a ogni socio durante tutto l’anno solare fino a esaurimento del montante annuale del Fondo.

art.4 Gestione del Fondo ed erogazione dei sussidi

4.1   Il Fondo è parte integrante del patrimonio dell’AIDAC, è depositato presso il conto corrente bancario intestato all’AIDAC.

4.2  La delibera del Consiglio Direttivo in merito al conferimento dell’indennizzo giornaliero è inappellabile.

art.5 Criteri di accesso ai sussidi e massimali

5.1  Accede ai sussidi il socio che avrà compilato il modulo “RICHIESTA DIARIA” (per i casi di ricovero ospedaliero) oppure RICHIESTA INDENNITÀ (per i casi di disoccupazione involontaria) e avrà fornito al Consiglio Direttivo la necessaria documentazione.

5.2  La diaria ammonta a 80 (ottanta) euro per notte di ricovero fino a un massimo di 10 (dieci) notti consecutive.

5.3 L’indennità ammonta a 50 (cinquanta) euro per giorno di disoccupazione involontaria fino a un massino di 10 (dieci) giorni consecutivi. 

5.4 Il sussidio viene erogato al destinatario beneficiante in un’unica soluzione, salvo diversa deliberazione. Qualora il periodo di degenza o di disoccupazione involontaria fosse superiore, il socio richiedente potrà ottenere – a fine anno solare – l’integrazione del sussidio solo nel caso in cui vi siano ancora disponibili nel Fondo somme inutilizzate e comunque fino a un massimo di 2.000 (duemila) euro per socio richiedente.

art.6 Trasparenza

A tutela della riservatezza dei nomi dei beneficiari, durante la presentazione del conto economico annuale, il Consiglio Direttivo relaziona all’Assemblea sull’ammontare e sull’utilizzo del Fondo nei soli termini quantitativi.

art.7 Informazioni e chiarimenti

Qualsiasi domanda di chiarimento o informazione inerente alla gestione, all’utilizzo, ai criteri di accesso al Fondo, andrà indirizzata  segreteria@aidac.it.

art.8 Documentazione

I moduli di richiesta sono disponibili anche in segreteria@aidac.it.

Roma, 3 febbraio 2025

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