Aidac - Statuto

 

Statuto AIDAC

(approvato dall’Assemblea del 14 gennaio 2019)

Art. 1 È costituita con sede in Roma, la “ASSOCIAZIONE ITALIANA DIALOGHISTI ADATTATORI CINETELEVISIVI” denominata “A.I.D.A.C.”, ovvero “AIDAC”. L’Associazione ha sede in Viale Giulio Cesare, 137. È conferita al Consiglio Direttivo dell’Associazione la facoltà di deliberare lo spostamento della sede, senza necessità di modifiche statutarie.

Art. 2 L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Titolo per esservi iscritti è l’esercizio stabile e continuativo delle attività di dialoghista adattatore cinetelevisivo, di sottotitolista e di audiodescrittore come regolate dalla norma UNI 11591:2015.  La domanda di iscrizione comporta la conoscenza e la integrale accettazione del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione dello Statuto e del Codice Deontologico. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 L’Associazione non ha scopo di lucro. Ad essa sono demandati i seguenti compiti: tutelare gli interessi economici e morali degli aderenti; promuovere le opportune forme di assistenza e previdenza a favore della categoria e vigilare sulla loro corretta applicazione; assumere ed appoggiare tutte le iniziative nel campo tecnico, giuridico, amministrativo, culturale e sociale che interessino la categoria; svolgere ogni altra attività non compresa nei compiti sopraelencati e ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà assumere la veste giuridica meglio idonea alla realizzazione dei compiti che si prefigge nei limiti consentiti dalla legge o dalla pubblica autorità.

Art. 4 Sono organi della Associazione: l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario Tesoriere; il Collegio dei Probiviri. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere e i Consiglieri debbono essere iscritti all’Associazione ed essere in regola con il pagamento dei contributi associativi. Durano in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili.

Art. 5 L’Assemblea è costituita degli iscritti alla Associazione. A ciascuno di essi, in regola con il pagamento dei contributi associativi, compete il diritto di voto che può esercitare personalmente o a mezzo di altro associato fornendolo di apposito mandato scritto. Ogni associato può rappresentare per delega non più di due iscritti.

Art. 6 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di giugno per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Consiglio Direttivo in merito all’attività anche d’ordine non finanziario svolta da tale organo nell’esercizio precedente.

–  L’Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta a tutti i soci, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima del termine fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

– In caso di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo.

– Sempre in caso di urgenza l’Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio su richiesta di almeno un terzo degli associati non sospesi dall’esercizio del diritto di voto.

– In difetto delle formalità previste dal nel terzo e quarto capoverso del presente articolo l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli associati, non sospesi dall’esercizio del diritto di voto e tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

– L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, del Vice-Presidente o, in alternativa, nell’ipotesi di loro impossibilità, dal più anziano degli associati intervenuti. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea saranno svolte dal Segretario Tesoriere o da altra persona all’uopo nominata dall’Assemblea.

Art. 7 È compito dell’Assemblea: a) determinare le linee generali dell’attività della associazione; b) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi; c) fissare l’ammontare dei contributi a carico degli iscritti; d) eleggere, secondo le norme del presente Statuto, i membri del Consiglio Direttivo; e) nominare il Collegio dei Probiviri; f) approvare le modifiche dello Statuto; g) deliberare lo scioglimento dell’Associazione con le modalità di cui all’art.18.

Art. 8 L’elezione dei Membri del Consiglio Direttivo è a scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti purché ciascuno di essi abbia ottenuto la preferenza di almeno un quarto degli intervenuti. In difetto di quest’ultima condizione si procederà sempre nella stessa adunanza ad altre votazioni sino a che essa non si realizzi. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea a votazione palese.

Art. 9 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di tanti associati, presenti e rappresentati, che formino la maggioranza degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa con diritto di voto e in seconda convocazione con qualunque numero di iscritti, presenti e rappresentati.

L’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati con diritto al voto.

Per le deliberazioni concernenti le materie di cui ai punti “f” e “g” dell’art. 7 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa

Art. 10 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri. Esso elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno quattro volte l’anno. La convocazione è fatta dal Presidente o da almeno quattro consiglieri con i mezzi più idonei in relazione alle circostanze.

Art. 11 Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva esclusivamente all’Assemblea. In particolare, e senza che la seguente elencazione abbia carattere esaustivo, il Consiglio può: promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti del presente Statuto; emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto, del Codice Deontologico e provvedere alle successive modifiche del Regolamento e del Codice; deliberare, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, sull’ammissione dei nuovi soci; amministrare il patrimonio dell’Associazione e predisporre i bilanci annuali da sottoporre all’Assemblea curandone il deposito presso la sede almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; nominare rappresentanti dell’Associazione presso enti o organismi professionali a carattere nazionale o internazionale; deliberare sulla esclusione degli associati.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente e in caso di sua essenza o di suo impedimento, dal Vice-Presidente. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente, sono conservati agli atti e sono a disposizione degli associati che richiedano di consultarli Qualora venga a mancare un consigliere, lo stesso verrà sostituito con delibera del Consiglio dal primo. dei canditati non eletti durante l’ultima Assemblea in cui si sono tenute le elezioni.

Art. 13 Il Presidente dell’Associazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio. Presiede il Consiglio Direttivo. Nel caso venga a mancare prima della decadenza del mandato, le sue funzioni vengono esercitate ad interim dal Vice-Presidente il quale entro quindici giorni dovrà convocare il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente. Il Vice-Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nell’ipotesi di assenza e di impedimento del Presidente o quando sia da lui delegato. Il Consiglio Direttivo può con propria delibera delegare il compimento di atti determinati ad alcuno dei suoi componenti anche diverso dal Presidente e dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi componenti, o anche a persone esterne, specifiche attribuzioni e facoltà.

Art. 14 Il Segretario Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione, riceve o effettua i pagamenti che la interessano, provvede alla custodia del beni o dei valori dell’Associazione e alla tenuta dei documenti che riflettono l’Associazione. 

Art. 15 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea a scrutinio palese. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche associative,  ha durata di quattro anni ed è rinnovabile. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra gli associati su questioni attinenti alla vita dell’Associazione e vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere assembleari. Il suo lodo è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri, che nomina al proprio interno il Presidente, delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 16 Tutte le cariche sono onorarie. Agli eletti verranno rimborsate le spese sostenute nell’adempimento del mandato ricevuto.

Art. 17 L’appartenenza alla Associazione cessa: per recesso, da comunicarsi mediante raccomandata al Presidente; per esclusione. L’esclusione viene disposta dal Consiglio Direttivo per comportamento dell’associato che sia in contrasto con i fini dell’ente o lesivo del prestigio dell’Associazione, ovvero per inosservanza del Regolamento di attuazione dello Statuto o del Codice Deontologico. Il provvedimento di esclusione è comunicato all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e potrà da questi essere impugnato con ricorso al Collegio dei Probiviri per motivi di legittimità o di merito entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato notificato. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 18  I contributi annuali all’Associazione sono versati dagli Iscritti nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 19 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi ordinari degli associati, da lasciti, da donazioni o da altri proventi accettati dal Consiglio Direttivo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento l’Assemblea con la maggioranza prevista dal terzo paragrafo dell’art.9 delibera sulla destinazione del patrimonio netto esistente, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri ed i compensi. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Roma, 14 gennaio 2019

Regolamento di Attuazione dello Statuto

AIDAC – REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

  1. denominazione e sede

Il logo dell’Associazione è parte integrante della denominazione sociale e il suo utilizzo è disciplinato nel punto 9 del presente Regolamento Genarale. Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede legale, la variazione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. 

  1. soci

In attuazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto sono istituite quattro Sezioni comprendenti i soci dialoghisti-adattatori, gli aspiranti soci dialoghisti-adattatori, i soci audiodescrittori e i soci sottotitolisti.

Per ogni Sezione è pubblicato e costantemente aggiornato nel sito internet dell’AIDAC un apposito elenco dei nomi dei soci.

Ogni socio, in base alle proprie competenze, può essere ricompreso nell’elenco di più Sezioni. 

  1. collegio dei probiviri

In attuazione dell’articolo 15 dello Statuto, fanno parte del Collegio dei Probiviri tre soci iscritti all’Associazione dal almeno cinque anni. La nomina dei Probiviri è determinata dall’Assemblea con voto palese. I membri del Collegio restano in carica per quattro anni e sono tutti rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri si autoconvoca, si riunisce almeno due volte l’anno ed esprime al Consiglio Direttivo il proprio parere sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico e sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari. Inoltre, il Collegio dei Probiviri vigila sull’effettiva esecuzione delle delibere assembleari e opera ogni possibile tentativo al fine di dirimere eventuali contenziosi tra soci.

  1. collegio degli esperti

È istituito il Collegio degli Esperti. Il Collegio degli Esperti, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri: due soci iscritti all’Associazione da almeno tre anni e una personalità esterna scelta in base alle competenze nell’ambito della trasposizione linguistica degli audiovisivi. Il Collegio degli Esperti si riunisce su invito del Consiglio Direttivo ed esprime parere non vincolante in materia di ammissione e di esclusione dall’Associazione.

I membri del Collegio degli Esperti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute durante la propria attività. 

  1. composizione del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio degli esperti

In attuazione dell’articolo 3 e dell’articolo 11 dello Statuto, a far data dall’approvazione del presente Regolamento Generale, non può essere membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Collegio degli Esperti l’associato che:

– svolga attività imprenditoriali nel settore del doppiaggio;

– sia titolare o faccia parte di un consiglio di amministrazione di una impresa di doppiaggio;

– sia alle dipendenze di società di distribuzione e/o diffusione di opere audiovisive e assimilate. 

  1. ammissione, contributo associativo, decadenza

L’ammissione a ciascuna Sezione dell’Associazione, la quota associativa e la decadenza da socio sono normate negli specifici regolamenti di Sezione che costituiscono parte integrante del Regolamento Generale. Il socio decaduto può chiedere al Presidente la riammissione all’Associazione, dietro versamento delle quote pregresse.

  1. esclusione

In attuazione dell’articolo 17 dello Statuto, sono stabiliti i criteri inderogabili di esclusione dall’Associazione per motivi disciplinari e per motivi professionali.

– motivi disciplinari:

qualora il socio tenga comportamenti contrari alle regole e agli interessi dell’Associazione e della categoria nel suo insieme o ne leda comunque l’immagine;  svolga attività secondo metodi di concorrenza sleale nei confronti di altri colleghi; ponga in essere comportamenti in contrasto con le normative; dichiari la paternità di opere non da lui realizzate; assuma iniziative a nome dell’Associazione senza averne avuto esplicito mandato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

– motivi professionali:

qualora l’opera del socio incorra in gravi contestazioni, esplicitate e documentate, per due volte in un anno, da parte di altri soci o di almeno due direttori artistici professionalmente riconosciuti, o di rappresentanti dei committenti, ove tali contestazioni siano state giudicate fondate dal Collegio degli Esperti; ovvero, qualora tali contestazioni siano mosse direttamente dal Collegio degli Esperti. 

  1. disciplina dei soci

Ciascun socio si impegna a:

– segnalare al Consiglio Direttivo le non corrette applicazioni normative o economiche del Contratto Collettivo di Lavoro;

– apporre la sigla o il logo AIDAC accanto al proprio nome sul frontespizio dei copioni adattati;

– richiedere che tale sigla venga riportata sui titoli dei filmati;

– fornire all’Associazione la lista completa delle opere prodotte;

– rispettare le normative vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.

  1. procedimenti disciplinari

I soci responsabili di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità della categoria, che non osservino le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti associativi e del Codice Deontologico sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare viene aperto d’ufficio dal Consiglio Direttivo sentiti i pareri del Collegio dei Probiviri e del Collegio degli Esperti.

La competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio Direttivo.

Qualora il socio oggetto del procedimento disciplinare sia membro del Consiglio Direttivo, il procedimento è rimesso al Collegio dei Probiviri che si avvarrà del parere del Collegio degli Esperti. Spetta comunque all’Assemblea la decisione di merito, qualora l’esito del procedimento disciplinare comporti l’esclusione del membro del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo previa audizione del socio oggetto del provvedimento.

Le sanzioni sono: il richiamo, la sospensione, l’esclusione.

– Il richiamo, da disporre nei casi di abusi di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa.  Il richiamo può essere espresso anche dal Presidente direttamente e informalmente. Qualora fosse conseguente a un giudizio del Consiglio Direttivo, verranno inviate al socio una o più lettere di richiamo a firma del Presidente.

– La sospensione fino a un massimo di sei mesi può essere inflitta nei casi in cui il socio, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale, come nei casi previsti nei punti 8 e 9 del Regolamento Generale.

– L’esclusione può essere disposta nei casi in cui il socio sospeso perseveri nella condotta motivo della sospensione.

Nessuna sanzione disciplinare, tranne il richiamo informale, può essere inflitta senza che il responsabile sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri incaricato, per il caso specifico, con apposita delega.

Il Consiglio Direttivo sentito il parere dei Collegi degli Probiviri e degli Esperti, assunte le necessarie e conclusive informazioni, contesta al socio a mezzo lettera raccomandata A/R i fatti che gli vengono addebitati, indica le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito.

Il socio ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive anche in alternativa all’audizione personale.

Chiusa l’istruttoria, le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate a votazione segreta. Devono essere motivate e notificate all’interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.

L’azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Il socio escluso può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno dell’esclusione. Dovrà comunque seguire ex novo la procedura di ammissione.

Contro le sanzioni irrogate è sempre possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri o al Collegio degli Esperti, entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento.

  1. disposizioni finali

Il presente Regolamento Generale e gli allegati Regolamenti Sezionali sono stati approvati dal Consiglio Direttivo riunitosi a Roma il 16 aprile 2019 ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’AIDAC.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SOCI DIALOGHISTI-ADATTATORI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC, presentato da due soci anziani associati da più di otto anni, il dialoghista-adattatore che esercita la professione da almeno tre anni. Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria gli appositi moduli reperibili nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessario l’invio di un curriculum o di una breve nota biografica.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà nella misura 5 % (cinque per cento) del totale dei proventi da diritto d’autore amministrati dalla sezione Cinema della SIAE o da altro Ente di riscossione.

Il neosocio è tenuto a sottoscrivere la delega che autorizza l’Associazione, tramite SIAE o altro Ente di riscossione, a trattenere detta quota. Gli eredi dei soci dialoghista-adattatore possono contribuire all’attività dell’AIDAC sottoscrivendo apposita delega che vede fissato il contributo nella misura del due per cento.

È dichiarato decaduto il socio dialoghista-adattatore che ritira la delega.

c. diritti del socio dialoghista-adattatore

Il socio dialoghista-adattatore ha diritto di voto e a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

d. doveri del socio dialoghista-adattatore

Il socio dialoghista-adattatore è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE ASPIRANTI SOCI DIALOGHISTI-ADATTATORI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC in qualità di aspirante socio dialoghista-adattatore chi ha iniziato la professione da meno di tre anni. Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria l’apposito modulo reperibile nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessaria la presentazione di un curriculum contente: titoli di studio, eventuale attestazioni dei corsi di formazione frequentati, l’elenco delle opere realizzate e di almeno un proprio adattamento e  – ove possibile – della relativa copia video di lavorazione.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

Il richiedente l’ammissione, giudicato idoneo, entra a far parte della sezione aspiranti soci dialoghisti-adattatori per un periodo massimo di due anni, durante i quali la sua attività professionale potrà essere sottoposta a verifiche.

Trascorso tale periodo, il Consiglio Direttivo potrà deliberarne l’ammissione alla Sezione soci dialoghisti-adattatori.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà nella misura 5 % (cinque per cento) del totale dei proventi da diritto d’autore amministrati dalla sezione Cinema della SIAE o da altro Ente di riscossione.

Il neo aspirante socio dialoghista-adattatore è tenuto a sottoscrivere la delega che autorizza l’Associazione, tramite SIAE o altro Ente di riscossione, a trattenere detta quota.

È dichiarato decaduto il socio aspirante dialoghista-adattatore che ritira la delega.

c. diritti dell’aspirante socio dialoghista-adattatore

L’aspirante socio dialoghista-adattatore non ha diritto di voto ma a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo ad eccezione della eventuale polizza sanitaria.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

d. doveri dell’aspirante socio dialoghista-adattatore

L’aspirante socio dialoghista-adattatore è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SOCI AUDIODESCRITTORI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC in qualità di socio l’audiodescrittore che esercita tale professione da almeno un anno durante il quale è stato autore di almeno dieci audiodescrizioni di opere audiovisive e per le quali possa – tramite deposito di copia della relativa documentazione fiscale – dimostrarne la paternità. Sono altresì ammessi i soci che abbiano frequentato con profitto i corsi di alta formazione organizzati dall’AIDAC.

Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria l’apposito modulo reperibile nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessaria la presentazione di un curriculum contente: titoli di studio, eventuale attestazioni dei corsi di formazione frequentati, l’elenco delle opere realizzate.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo annuale all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà pari a euro 100,00 (cento//00) che il socio audiodescrittore verserà entro il 30 giugno di ogni anno.

Il socio audiodescrittore che non versi all’Associazione per più di anno solare il contributo associativo è dichiarato decaduto.

c. diritti del socio audiodescrittore

Il socio audiodescrittore ha diritto di voto e a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo ad eccezione della eventuale polizza sanitaria.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

Possono altresì comparire in detto elenco – senza aggravio di quote e con i requisiti di cui al primo paragrafo di questa sezione del regolamento – anche i soci e gli aspiranti soci dialoghisti-adattatori che esercitano la professione di audiodescrittore.

d. doveri del socio audiodescrittore

Il socio audiodescrittore è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.. Deve altresì, nell’esercizio della professione, attenersi alle linee guida per la scrittura delle audiodescrizioni adottate dal Consiglio Direttivo su indicazione del Collegio degli Esperti e pubblicate nell’apposita sezione del sito di AIDAC.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SOCI SOTTOTITOLISTI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC in qualità di socio, il sottotitolista che esercita tale professione da almeno un anno durante il quale è stato autore dei sottotitoli di almeno dieci opere audiovisive e per le quali possa – tramite deposito di copia della relativa documentazione fiscale – dimostrarne la paternità.

Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria l’apposito modulo reperibile nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessaria la presentazione di un curriculum contente: titoli di studio, eventuale attestazioni dei corsi di formazione frequentati, l’elenco delle opere realizzate.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo annuale all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà gratuito per i primi tre anni dalla data di iscrizione.

In seguito, il socio sottotitolista che non versi all’Associazione per più di anno solare il contributo associativo è dichiarato decaduto.

c. diritti del socio sottotitolista

Il socio sottotitolista ha diritto di voto e a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo ad eccezione dell’accesso al fondo di solidarietà.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

Possono altresì comparire in detto elenco – senza aggravio di quote e con i requisiti di cui al primo paragrafo di questo regolamento sezionale – anche i soci, gli aspiranti soci dialoghisti-adattatori e gli audiodescrittori che esercitano anche la professione di sottotitolista.

d. doveri del socio sottotitolista

Il socio sottotitolista è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore doppiaggio.

Il Consiglio Direttivo

22 marzo 2022

Codice Deontologico

I – Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione. Le norme deontologiche sono applicate agli adattatori-dialoghisti nell’esercizio della loro attività professionale, nei rapporti tra loro e nei rapporti con terzi.

Articolo 2. Potere disciplinare e regolamentare. L’organo disciplinare dell’AIDAC eroga le sanzioni per la violazione delle norme deontologiche secondo le norme del regolamento di attuazione dello Statuto. Spetta all’Assemblea l’approvazione del presente codice e di tutte le future possibili regole riguardanti la condotta degli associati a tutela del decoro professionale dell’adattatore-dialoghista.

Articolo 3. Dovere di lealtà e correttezza. L’adattatore-dialoghista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Egli non può trarre un utile personale da informazioni di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione.

Articolo 4. Dovere di diligenza. L’adattatore-dialoghista deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza, secondo i tempi e i modi concordati con il committente.

Articolo 5. Dovere di competenza. Nell’accettazione di un incarico professionale l’adattatore-dialoghista si assume la responsabilità della propria competenza a svolgere l’incarico. Nell’ambito della sua responsabilità autoriale, egli deve rispettare lo spirito dell’opera originale sulla quale è chiamato a operare.

Articolo 6. Dovere di aggiornamento professionale. È dovere dell’adattatore-dialoghista curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.

Articolo 7. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. L’adattatore-dialoghista ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dal vigente CCNL e dalle norme in vigore.

Articolo 8. Divieto di intermediazione. L’adattatore-dialoghista deve eseguire personalmente l’incarico conferitogli. L’adattatore-dialoghista, nell’esercizio della sua attività, deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

Articolo 9. Dovere di rispettare le condizioni di lavoro. È dovere dell’adattatore-dialoghista rispettare le condizioni di lavoro definite dal vigente CCNL e dal presente codice deontologico.

II – Rapporti con i colleghi

Articolo 10. Rapporto di colleganza. L’adattatore-dialoghista deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale. Deve astenersi da ogni attività che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

Articolo 11. Divieto di concorrenza sleale. L’adattatore-dialoghista si asterrà da qualsiasi comportamento definibile come “concorrenza sleale”, quale l’offerta di prestazioni a tariffe inferiori a quelle stabilite dal CCNL.

Articolo 12. Notizie riguardanti i colleghi. È vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto all’organo disciplinare dell’AIDAC o alla Commissione paritetica di garanzia presso l’ANICA.

III – Rapporti con i committenti

Articolo 13. Rapporto di fiducia. Oltre a quanto stabilito dal vigente CCNL, il rapporto di fiducia è alla base dell’attività professionale.

Articolo 14. Mancata prestazione di attività. Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza, indipendentemente dall’eventuale danno agli interessi del committente.

IV – Rapporti con le altre associazioni

Articolo 15. Rapporti con altre associazioni. a) Sono favoriti i rapporti con le associazioni delle categorie del doppiaggio, dei traduttori, degli autori di cinema e televisione e delle altre associazioni professionali affini a quella dell’adattatore_dialoghista ai fini della circolazione delle informazioni e della realizzazione di iniziative comuni a tutela della professione. b) L’appartenenza dei soci AIDAC ad altre associazioni è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stesse non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dell’AIDAC.

Roma, 15 dicembre 2006

AIDAC (il Consiglio Direttivo)

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