Regolamento di Attuazione dello Statuto

 AIDAC – REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

  1. denominazione e sede

Il logo dell’Associazione è parte integrante della denominazione sociale e il suo utilizzo è disciplinato nel punto 9 del presente Regolamento Genarale. Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede legale, la variazione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. 

  1. soci

In attuazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto sono istituite quattro Sezioni comprendenti i soci dialoghisti-adattatori, gli aspiranti soci dialoghisti-adattatori, i soci audiodescrittori e i soci sottotitolisti.

Per ogni Sezione è pubblicato e costantemente aggiornato nel sito internet dell’AIDAC un apposito elenco dei nomi dei soci.

Ogni socio, in base alle proprie competenze, può essere ricompreso nell’elenco di più Sezioni. 

  1. collegio dei probiviri

In attuazione dell’articolo 15 dello Statuto, fanno parte del Collegio dei Probiviri tre soci iscritti all’Associazione dal almeno cinque anni. La nomina dei Probiviri è determinata dall’Assemblea con voto palese. I membri del Collegio restano in carica per quattro anni e sono tutti rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri si autoconvoca, si riunisce almeno due volte l’anno ed esprime al Consiglio Direttivo il proprio parere sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico e sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari. Inoltre, il Collegio dei Probiviri vigila sull’effettiva esecuzione delle delibere assembleari e opera ogni possibile tentativo al fine di dirimere eventuali contenziosi tra soci.

  1. collegio degli esperti

È istituito il Collegio degli Esperti. Il Collegio degli Esperti, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri: due soci iscritti all’Associazione da almeno tre anni e una personalità esterna scelta in base alle competenze nell’ambito della trasposizione linguistica degli audiovisivi. Il Collegio degli Esperti si riunisce su invito del Consiglio Direttivo ed esprime parere non vincolante in materia di ammissione e di esclusione dall’Associazione.

I membri del Collegio degli Esperti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute durante la propria attività. 

  1. composizione del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio degli esperti

In attuazione dell’articolo 3 e dell’articolo 11 dello Statuto, a far data dall’approvazione del presente Regolamento Generale, non può essere membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Collegio degli Esperti l’associato che:

– svolga attività imprenditoriali nel settore del doppiaggio;

– sia titolare o faccia parte di un consiglio di amministrazione di una impresa di doppiaggio;

– sia alle dipendenze di società di distribuzione e/o diffusione di opere audiovisive e assimilate. 

  1. ammissione, contributo associativo, decadenza

L’ammissione a ciascuna Sezione dell’Associazione, la quota associativa e la decadenza da socio sono normate negli specifici regolamenti di Sezione che costituiscono parte integrante del Regolamento Generale. Il socio decaduto può chiedere al Presidente la riammissione all’Associazione, dietro versamento delle quote pregresse.

  1. esclusione

In attuazione dell’articolo 17 dello Statuto, sono stabiliti i criteri inderogabili di esclusione dall’Associazione per motivi disciplinari e per motivi professionali.

– motivi disciplinari:

qualora il socio tenga comportamenti contrari alle regole e agli interessi dell’Associazione e della categoria nel suo insieme o ne leda comunque l’immagine;  svolga attività secondo metodi di concorrenza sleale nei confronti di altri colleghi; ponga in essere comportamenti in contrasto con le normative; dichiari la paternità di opere non da lui realizzate; assuma iniziative a nome dell’Associazione senza averne avuto esplicito mandato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

– motivi professionali:

qualora l’opera del socio incorra in gravi contestazioni, esplicitate e documentate, per due volte in un anno, da parte di altri soci o di almeno due direttori artistici professionalmente riconosciuti, o di rappresentanti dei committenti, ove tali contestazioni siano state giudicate fondate dal Collegio degli Esperti; ovvero, qualora tali contestazioni siano mosse direttamente dal Collegio degli Esperti. 

  1. disciplina dei soci

Ciascun socio si impegna a:

– segnalare al Consiglio Direttivo le non corrette applicazioni normative o economiche del Contratto Collettivo di Lavoro;

– apporre la sigla o il logo AIDAC accanto al proprio nome sul frontespizio dei copioni adattati;

– richiedere che tale sigla venga riportata sui titoli dei filmati;

– fornire all’Associazione la lista completa delle opere prodotte;

– rispettare le normative vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.

  1. procedimenti disciplinari

I soci responsabili di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità della categoria, che non osservino le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti associativi e del Codice Deontologico sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare viene aperto d’ufficio dal Consiglio Direttivo sentiti i pareri del Collegio dei Probiviri e del Collegio degli Esperti.

La competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio Direttivo.

Qualora il socio oggetto del procedimento disciplinare sia membro del Consiglio Direttivo, il procedimento è rimesso al Collegio dei Probiviri che si avvarrà del parere del Collegio degli Esperti. Spetta comunque all’Assemblea la decisione di merito, qualora l’esito del procedimento disciplinare comporti l’esclusione del membro del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo previa audizione del socio oggetto del provvedimento.

Le sanzioni sono: il richiamo, la sospensione, l’esclusione.

– Il richiamo, da disporre nei casi di abusi di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa.  Il richiamo può essere espresso anche dal Presidente direttamente e informalmente. Qualora fosse conseguente a un giudizio del Consiglio Direttivo, verranno inviate al socio una o più lettere di richiamo a firma del Presidente.

– La sospensione fino a un massimo di sei mesi può essere inflitta nei casi in cui il socio, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale, come nei casi previsti nei punti 8 e 9 del Regolamento Generale.

– L’esclusione può essere disposta nei casi in cui il socio sospeso perseveri nella condotta motivo della sospensione.

Nessuna sanzione disciplinare, tranne il richiamo informale, può essere inflitta senza che il responsabile sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri incaricato, per il caso specifico, con apposita delega.

Il Consiglio Direttivo sentito il parere dei Collegi degli Probiviri e degli Esperti, assunte le necessarie e conclusive informazioni, contesta al socio a mezzo lettera raccomandata A/R i fatti che gli vengono addebitati, indica le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito.

Il socio ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive anche in alternativa all’audizione personale.

Chiusa l’istruttoria, le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate a votazione segreta. Devono essere motivate e notificate all’interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.

L’azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Il socio escluso può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno dell’esclusione. Dovrà comunque seguire ex novo la procedura di ammissione.

Contro le sanzioni irrogate è sempre possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri o al Collegio degli Esperti, entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento.

  1. disposizioni finali

Il presente Regolamento Generale e gli allegati Regolamenti Sezionali sono stati approvati dal Consiglio Direttivo riunitosi a Roma il 16 aprile 2019 ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’AIDAC.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SOCI DIALOGHISTI-ADATTATORI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC, presentato da due soci anziani associati da più di otto anni, il dialoghista-adattatore che esercita la professione da almeno tre anni. Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria gli appositi moduli reperibili nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessario l’invio di un curriculum o di una breve nota biografica e almeno un proprio adattamento, il relativo testo originale e – ove possibile – la relativa copia video di lavorazione.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà nella misura 5 % (cinque per cento) del totale dei proventi da diritto d’autore amministrati dalla sezione Cinema della SIAE o da altro Ente di riscossione.

Il neosocio è tenuto a sottoscrivere la delega che autorizza l’Associazione, tramite SIAE o altro Ente di riscossione, a trattenere detta quota. Gli eredi dei soci dialoghista-adattatore possono contribuire all’attività dell’AIDAC sottoscrivendo apposita delega che vede fissato il contributo nella misura del due per cento.

È dichiarato decaduto il socio dialoghista-adattatore che ritira la delega.

c. diritti del socio dialoghista-adattatore

Il socio dialoghista-adattatore ha diritto di voto e a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

d. doveri del socio dialoghista-adattatore

Il socio dialoghista-adattatore è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE ASPIRANTI SOCI DIALOGHISTI-ADATTATORI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC in qualità di aspirante socio dialoghista-adattatore chi ha iniziato la professione da meno di tre anni. Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria l’apposito modulo reperibile nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessaria la presentazione di un curriculum contente: titoli di studio, eventuale attestazioni dei corsi di formazione frequentati, l’elenco delle opere realizzate e di almeno un proprio adattamento con il relativo testo originale  e  – ove possibile – la relativa copia video di lavorazione.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

Il richiedente l’ammissione, giudicato idoneo, entra a far parte della sezione aspiranti soci dialoghisti-adattatori per un periodo massimo di due anni, durante i quali la sua attività professionale potrà essere sottoposta a verifiche.

Trascorso tale periodo, il Consiglio Direttivo potrà deliberarne l’ammissione alla Sezione soci dialoghisti-adattatori.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà nella misura 5 % (cinque per cento) del totale dei proventi da diritto d’autore amministrati dalla sezione Cinema della SIAE o da altro Ente di riscossione.

Il neo aspirante socio dialoghista-adattatore è tenuto a sottoscrivere la delega che autorizza l’Associazione, tramite SIAE o altro Ente di riscossione, a trattenere detta quota.

È dichiarato decaduto il socio aspirante dialoghista-adattatore che ritira la delega.

c. diritti dell’aspirante socio dialoghista-adattatore

L’aspirante socio dialoghista-adattatore non ha diritto di voto ma a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo ad eccezione della eventuale polizza sanitaria.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

d. doveri dell’aspirante socio dialoghista-adattatore

L’aspirante socio dialoghista-adattatore è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SOCI AUDIODESCRITTORI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC in qualità di socio l’audiodescrittore che esercita tale professione da almeno un anno durante il quale è stato autore di almeno dieci audiodescrizioni di opere audiovisive e per le quali possa – tramite deposito di copia della relativa documentazione fiscale – dimostrarne la paternità. Sono altresì ammessi i soci che abbiano frequentato con profitto i corsi di alta formazione organizzati dall’AIDAC.

Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria l’apposito modulo reperibile nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessaria la presentazione di un curriculum contente: titoli di studio, eventuale attestazioni dei corsi di formazione frequentati, l’elenco delle opere realizzate e almeno una propria audiodescrizione con – ove possibile – la relativa copia video di lavorazione.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo annuale all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà pari a euro 100,00 (cento//00) che il socio audiodescrittore verserà entro il 30 giugno di ogni anno.

Il socio audiodescrittore che non versi all’Associazione per più di anno solare il contributo associativo è dichiarato decaduto.

c. diritti del socio audiodescrittore

Il socio audiodescrittore ha diritto di voto e a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo ad eccezione della eventuale polizza sanitaria.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

Possono altresì comparire in detto elenco – senza aggravio di quote e con i requisiti di cui al primo paragrafo di questa sezione del regolamento – anche i soci e gli aspiranti soci dialoghisti-adattatori che esercitano la professione di audiodescrittore.

d. doveri del socio audiodescrittore

Il socio audiodescrittore è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.. Deve altresì, nell’esercizio della professione, attenersi alle linee guida per la scrittura delle audiodescrizioni adottate dal Consiglio Direttivo su indicazione del Collegio degli Esperti e pubblicate nell’apposita sezione del sito di AIDAC.

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AIDAC – REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SOCI SOTTOTITOLISTI

a. ammissione

È ammesso all’AIDAC in qualità di socio, il sottotitolista che esercita tale professione da almeno un anno durante il quale è stato autore dei sottotitoli di almeno dieci opere audiovisive e per le quali possa – tramite deposito di copia della relativa documentazione fiscale – dimostrarne la paternità.

Per la domanda di ammissione è necessario compilare e inviare alla Segreteria l’apposito modulo reperibile nel sito internet di AIDAC alla voce “iscrizioni”. È altresì necessaria la presentazione di un curriculum contente: titoli di studio, eventuale attestazioni dei corsi di formazione frequentati, l’elenco delle opere realizzate e almeno un proprio lavoro con – ove possibile – la relativa copia video di lavorazione.

La domanda di ammissione è accolta o respinta dal Consiglio Direttivo sentito, qualora necessario, il parere del Collegio degli Esperti. Il parere contrario all’ammissione è insindacabile.

b. contributo associativo e decadenza

Il contributo annuale all’Associazione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà gratuito per i primi tre anni dalla data di iscrizione.

In seguito, il socio sottotitolista che non versi all’Associazione per più di anno solare il contributo associativo è dichiarato decaduto.

c. diritti del socio sottotitolista

Il socio sottotitolista ha diritto di voto e a tutti i servizi sociali disposti dal Consiglio Direttivo ad eccezione dell’accesso al fondo di solidarietà.

Il suo nominativo è inserito nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet di AIDAC.

Possono altresì comparire in detto elenco – senza aggravio di quote e con i requisiti di cui al primo paragrafo di questo regolamento sezionale – anche i soci, gli aspiranti soci dialoghisti-adattatori e gli audiodescrittori che esercitano anche la professione di sottotitolista.

d. doveri del socio sottotitolista

Il socio sottotitolista è tenuto alla conoscenza e al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Deontologico dell’AIDAC e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore doppiaggio.

Il Consiglio Direttivo

22 marzo 2022