– Principi generali
Articolo 1. Ambito di applicazione. Le norme deontologiche sono applicate agli adattatori-dialoghisti iscritti alla Associazione nell’esercizio dell’attività professionale, nei rapporti tra loro e nei rapporti con terzi.
Articolo 2. Potere disciplinare e regolamentare. L’organo disciplinare dell’AIDAC, ovvero il Consiglio Direttivo, eroga le sanzioni per la violazione delle norme deontologiche secondo il regolamento di attuazione dello Statuto. Spetta all’Assemblea l’approvazione del presente codice e di tutte le future possibili regole riguardanti la condotta degli associati a tutela del decoro professionale degli iscritti alla Associazione.
Articolo 3. Dovere di lealtà e correttezza. Gli iscritti alla Associazione devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Non possono trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della professione.
Articolo 4. Dovere di diligenza. Gli iscritti alla Associazione devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza, secondo i tempi e i modi concordati con il committente.
Articolo 5. Dovere di competenza. Nell’accettazione di un incarico professionale gli iscritti alla Associazione si assumono la responsabilità della propria competenza a svolgere l’incarico. Nell’ambito della loro responsabilità autoriale, essi devono rispettare lo spirito dell’opera originale sulla quale sono chiamati a operare.
Articolo 6. Dovere di aggiornamento professionale. È dovere degli iscritti alla Associazione curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.
Articolo 7. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. Gli iscritti alla Associazione hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dal vigente CCNL e dalle norme in vigore.
Articolo 8. Dovere di rispettare le condizioni di lavoro. È dovere degli iscritti alla Associazione rispettare le condizioni di lavoro definite dal vigente CCNL e dal presente codice deontologico.
Articolo 9. Divieto di intermediazione. Gli iscritti alla Associazione devono eseguire personalmente l’incarico a loro conferito. Nell’esercizio della loro attività, devono astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.
Articolo 10. Insegnamento. Gli iscritti alla Associazione con esperienza lavorativa inferiore a cinque anni devono astenersi dall’insegnamento della professione presso istituti, enti pubblici o privati di qualsiasi grado e natura.
II – Rapporti con i colleghi
Articolo 11. Rapporto di colleganza. Gli iscritti alla Associazione devono sempre mantenere nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale. Devono astenersi da ogni attività che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi.
Articolo 12. Divieto di concorrenza sleale. Gli iscritti alla Associazione si asterranno da qualsiasi comportamento definibile come “concorrenza sleale” quale, ad esempio, l’offerta di prestazioni a tariffe inferiori a quelle stabilite dal vigente CCNL.
Articolo 13. Notizie riguardanti i colleghi. È vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto all’organo disciplinare dell’AIDAC.
III – Rapporti con i committenti
Articolo 14. Rapporto di fiducia. Oltre a quanto stabilito dal vigente CCNL, il rapporto di fiducia è alla base dell’attività professionale.
Articolo 15. Mancata prestazione di attività. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza, indipendentemente dall’eventuale danno agli interessi del committente.
IV – Rapporti con le altre associazioni
Articolo 16. Rapporti con altre associazioni. a) Sono favoriti i rapporti con le associazioni delle categorie del doppiaggio, dei traduttori, degli autori di cinema e televisione e delle altre associazioni professionali affini all’AIDAC allo scopo di favorire la circolazione delle informazioni e la realizzazione di iniziative comuni a tutela della professione. b) L’appartenenza dei soci AIDAC ad altre associazioni è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stesse non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dell’AIDAC.
Roma, 29 luglio 2025
AIDAC (il Consiglio Direttivo)